(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 21 dicembre 2007) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2001 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) e' sostituito dal seguente: «1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal presidente e da due componenti.». 2. Il primo capoverso del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2001 e' sostituito dal seguente: «6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.». 3. Il comma 5 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 1 del 2001 e' sostituito dal seguente: «5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.». 4. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2001 e' sostituito dal seguente: «1. Ai componenti del Comitato e' corrisposta, per dodici mensilita' annuali, un'indennita' mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennita' di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali: a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento; b) per gli altri componenti, trenta per cento. 5. Sono abrogati: a) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 1 del 2001; b) il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1 del 2001; c) le parole «, a maggioranza assoluta dei suoi componenti» e «, con la maggioranza di cui al comma 1», contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1 del 2001.