(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 21 dicembre 2007)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2001

   1.  Il  comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2001,
n.  1  (Istituzione,  organizzazione  e  funzionamento  del  Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM)) e' sostituito dal seguente:
«1.  Il  Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  e' composto dal
presidente e da due componenti.».
   2.  Il  primo  capoverso  del  comma  6  dell'art.  3  della legge
regionale n. 1 del 2001 e' sostituito dal seguente:
   «6.  Gli  altri  componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale,  a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.».
   3.  Il comma 5 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 1 del 2001
e' sostituito dal seguente:
   «5.  Al  rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta
giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a
cessazione  anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede
entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.».
   4.  Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1 del 2001 e'
sostituito dal seguente:
   «1.   Ai  componenti  del  Comitato  e'  corrisposta,  per  dodici
mensilita'  annuali,  un'indennita'  mensile  di  funzione  pari alle
seguenti   percentuali  della  indennita'  di  carica  mensile  lorda
spettante ai consiglieri regionali:
    a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
    b) per gli altri componenti, trenta per cento.
   5. Sono abrogati:
    a) i  commi  2,  3 e 4 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 1
del 2001;
    b) il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1 del 2001;
    c) le  parole «, a maggioranza assoluta dei suoi componenti» e «,
con  la maggioranza di cui al comma 1», contenute rispettivamente nei
commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1 del 2001.